Quasi un secolo accanto ai minori: i magistrati onorari minorili a congresso
Nella Sala Aldo Moro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, si è tenuto il primo Congresso nazionale dell’AIMOM, l’Associazione Italiana Magistrati Onorari Minorili. Giudici onorari arrivati da tutta Italia, da Trento a Lipari, si sono ritrovati con magistrati togati, avvocati, docenti universitari e operatori del terzo settore.
Al centro c’era una figura che abita i tribunali per i minorenni da quasi un secolo e che fuori dalle aule di giustizia quasi nessuno conosce. Eppure, quando un tribunale decide dove vivrà un bambino, chi si prenderà cura di lui o quale risposta dare a un ragazzo che ha commesso un reato, quella figura è determinante.
Il giudice onorario minorile è un pedagogista, uno psicologo, un neuropsichiatra infantile, un esperto di scienze umane che siede nel collegio accanto ai magistrati di carriera. Non è un consulente che consegna una relazione e se ne va. Partecipa alla camera di consiglio, discute, vota, e porta insieme agli altri giudici la responsabilità della decisione.
Questa presenza non è una consuetudine: è scritta nella legge. Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, che istituì il tribunale per i minorenni, volle nel collegio un «componente privato» scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Nel 1956 i componenti diventarono due, un uomo e una donna, e tra le competenze richieste è poi entrata la psicologia. La Costituzione, all’articolo 102, ammette nelle sezioni specializzate cittadini idonei estranei alla magistratura. Oggi, in primo grado, due giudici togati e due onorari decidono insieme, con lo stesso peso.
L’intuizione del legislatore era semplice e resta attuale. Per decidere nell’interesse di un minore non basta conoscere le norme: bisogna conoscere l’età evolutiva, la famiglia, l’ambiente in cui quel bambino cresce.
Non è un’esclusiva italiana: anche Germania e Francia affiancano al giudice minorile dei non togati, ma solo nel processo penale. Quella italiana è probabilmente la versione più ampia e più tecnica di questa idea.
Un minore davanti a un tribunale non è un fascicolo. È una persona in crescita, con una storia che non sta tutta negli atti. Il diritto fissa le regole e i confini; la competenza educativa e clinica porta nel collegio ciò che le regole non vedono. I tempi di un bambino, che non sono quelli di un procedimento. Il significato di un silenzio, di una regressione, di un comportamento che disturba. La differenza tra un ragazzo che ha sbagliato e un ragazzo che non ha mai avuto accanto un adulto capace di indicargli una strada.
Sono competenze specifiche, che si costruiscono in anni di studio e di lavoro sul campo. Servono a leggere una relazione dei servizi sociali cogliendo anche quello che non dice. Servono a valutare le capacità di due genitori guardando alle risorse oltre che alle mancanze. Servono, nel processo penale, a capire la maturità di un sedicenne e a costruire una risposta che abbia un senso educativo, perché la giustizia minorile italiana chiede al processo di adeguarsi alla personalità e alle esigenze educative di chi vi entra.
C’è poi un aspetto che chi lavora in educazione riconosce subito. Una decisione del tribunale non finisce con il provvedimento: comincia lì. Stabilisce dove un bambino abiterà, quale scuola frequenterà, quali legami potrà conservare, quali adulti lo accompagneranno. Incide, per anni, sulla sua qualità di vita. Il giudice onorario conosce i servizi del territorio, le comunità, la scuola, la neuropsichiatria infantile, e aiuta il collegio a scrivere provvedimenti che possano diventare un progetto reale e non restare sulla carta.
L’interesse del minore, che la legge mette al centro, non è una formula. È una domanda concreta, da rifare per ogni bambino: che cosa serve a questa persona per crescere bene? Rispondere richiede uno sguardo che tenga insieme tutela e futuro, protezione dal danno e progetto di vita. È lo stesso principio che guida il lavoro educativo di ogni giorno: prima dei metodi e delle procedure c’è l’incontro con la persona.
In quell’aula entrano le scienze che studiano la crescita di un bambino, con uno sguardo diverso da quello giuridico. È uno sguardo che non si ferma a ciò che è accaduto né a ciò che non funziona: guarda a ciò che un bambino o un ragazzo può diventare. Parte dall’idea che ogni persona sia educabile, anche dentro la storia più difficile, a condizione che qualcuno creda in lei e costruisca intorno a lei le condizioni per crescere.
In questa prospettiva anche un provvedimento può essere un atto educativo. Può mettere un limite e, insieme, aprire una possibilità. Può chiedere a un ragazzo di rispondere di ciò che ha fatto dentro una relazione che lo accompagna, perché la responsabilità si impara con qualcuno accanto. E può riconoscere che un minore non cresce da solo: famiglia, scuola, servizi e comunità sono contesti educativi da attivare, non semplici destinatari di prescrizioni. Lo stesso ascolto in tribunale ha un valore pedagogico: un bambino ascoltato davvero da un’istituzione impara che la sua parola conta. Letto così, l’interesse del minore non è soltanto essere protetto: è essere messo nelle condizioni di crescere.
A Bari questo valore è stato riconosciuto da più voci. Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, collegato in video, si è rivolto così ai giudici onorari: «non siete semplicemente un supporto alla magistratura togata». Ha aggiunto che la materia minorile richiede esperienza, perché ogni decisione presuppone di aver compreso il contesto in cui il ragazzo vive.
Rosario Plotino, procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari, ha definito gli onorari l’asse portante dei tribunali minorili, proprio per le loro competenze in psicologia, pedagogia e neuropsichiatria infantile e per il contributo che danno nelle decisioni più delicate. Ludovico Abbaticchio, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Puglia, ha sottolineato il loro ruolo di collegamento tra magistratura, scuola e famiglia.
Il congresso, con il presidente nazionale dell’AIMOM Michele Bulzis, ha portato anche una richiesta di dignità: i magistrati onorari minorili attendono ancora il riconoscimento economico e previdenziale già dato ad altre figure della magistratura onoraria. È una richiesta che riguarda anche i minori, perché un incarico poco tutelato rischia di allontanare i professionisti più preparati.
Tutto questo accade in un momento di passaggio. Il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, previsto dalla riforma Cartabia, è stato rinviato al 17 ottobre 2027. Quando partirà, bisognerà vigilare perché lo sguardo educativo resti presente nelle decisioni che riguardano la vita dei bambini, con lo stesso peso che la legge gli ha dato finora.
Quasi un secolo fa il nostro Paese ha scelto che la giustizia per i minori non fosse soltanto una questione di codici. Ha voluto che accanto al giudice sedesse qualcuno capace di ascoltare un minore come lo ascolta un educatore. Quella scelta resta una delle garanzie più concrete che il nostro ordinamento offre a chi è più fragile. Custodirla è un compito che riguarda tutti noi che di educazione ci occupiamo.
Fonti: ANSA, 9 ottobre 2026; Telesveva Notizie, 10 ottobre 2026; Sbircia la Notizia Magazine, 9 ottobre 2026; Edotto, 6 agosto 2026; circolare e bando del CSM per il triennio 2026-2028; legge tedesca sui tribunali minorili, § 35; Ministero della Giustizia francese, assessori dei tribunali per i minorenni.

